Titolo I
INCENTIVAZIONE DELL' OFFERTA NEL SETTORE
ALBERGHIERO
ARTICOLO 3
Riferimenti Normativi PASSIVI
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2001 Articolo 1
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2001 Articolo 2
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OPERE AMMESSE A BENEFICIO 1. I finanziamenti previsti dalla presente legge, fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui all' art. 6, sono concessi per opere di: a) ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento, a norma di legge, in particolare in materia di superamento di barriere architettoniche ed antincendio; b) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente destinati ad altri usi compreso l' acquisto dell' immobile e con limitazioni previste dal 1 comma del successivo articolo 6; c) ammodernamento e miglioramento con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria; d) costruzione di strutture ricettive compreso l' acquisto dell' area, con limiti previsti dal 1 comma del successivo articolo 6; e) impianti e servizi ricreativi o sportivi pubblici o di uso pubblico, complementari all' attività turistica e comunque idonei a favorire detta attività ; f) installazione di sistemi elettromeccanici ed elettronici di innovazioni tecnologiche per il miglioramento della qualità dei servizi; g) arredamento ed attrezzature; h) rinnovo arredamento. 2. La realizzazione degli interventi è riferita alle strutture ricettive previste dall' articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, alle pensioni, agli stabilimenti termali, balneari e centro di turismo nautico, nonchè agli esercizi di ristoro ad essi connessi ed agli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati. 3. I finanziamenti sono concessi secondo l' ordine di priorità definito al comma 1 del presente articolo.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 217 del 1983 Articolo 6
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