LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 3-05-1995
REGIONE MOLISE

Incentivazione dell' offerta turistica nei settori alberghiero
e di turismo rurale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 11
del 16 maggio 1995

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale MOLISE Numero 1 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale MOLISE Numero 1 del 1998 Articolo 13

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 14 del 2000

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2001

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 13 del 2002 Articolo 1

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Titolo I
INCENTIVAZIONE DELL' OFFERTA NEL SETTORE
ALBERGHIERO

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2001 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2001 Articolo 2

 OPERE AMMESSE A BENEFICIO
 1.  I finanziamenti previsti dalla presente legge, fatte
salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui
all' art. 6, sono concessi per opere di:
a) ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento, a
norma di legge, in particolare in materia di superamento
di barriere architettoniche ed antincendio;
  b) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente
destinati ad altri usi compreso l' acquisto
dell' immobile e con limitazioni previste dal 1 comma
del successivo articolo 6;
  c) ammodernamento e miglioramento con esclusione
degli interventi di manutenzione ordinaria;
  d) costruzione di strutture ricettive compreso l' acquisto
dell' area, con limiti previsti dal 1 comma del successivo
articolo 6;
  e) impianti e servizi ricreativi o sportivi pubblici o di
uso pubblico, complementari all' attività  turistica e
comunque idonei a favorire detta attività ;
  f) installazione di sistemi elettromeccanici ed elettronici
di innovazioni tecnologiche per il miglioramento
della qualità  dei servizi;
  g) arredamento ed attrezzature;
  h) rinnovo arredamento.
  2.  La realizzazione degli interventi è  riferita alle strutture
ricettive previste dall' articolo 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217, alle pensioni, agli stabilimenti termali,
balneari e centro di turismo nautico, nonchè  agli esercizi
di ristoro ad essi connessi ed agli impianti sportivi e
ricreativi ad essi collegati.
  3.  I finanziamenti sono concessi secondo l' ordine di
priorità  definito al comma 1 del presente articolo.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 217 del 1983 Articolo 6

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ARTICOLO 11

 INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PER ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI
E PER I SERVIZI TECNOLOGICI
 1.  Negli edifici e negli impianti esistenti delle aziende
organizzate per l' esercizio delle attività  ricettive e degli
altri servizi di cui al comma 1 dell' articolo 3 devono
essere effettuati gli interventi per il superamento delle
barriere architettoniche, ai sensi della legge n. 13 del
9 gennaio 1989 e successive modificazioni.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 13 del 1989

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